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sabato, 23 Novembre, 2024
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Migranti in Albania: il decreto legge del governo basterà a superare la sentenza europea?

Per affrontare l’impasse riguardante il centro per i migranti in Albania, il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che stabilisce una lista di Paesi di origine considerati “sicuri” per i migranti. Questo elenco include Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. La lista è simile a quella approvata in un decreto interministeriale la scorsa primavera, ma ora il governo ritiene che il decreto legge avrà un rango superiore, impedendo l’intervento dei giudici.

In precedenza, il tribunale di Roma aveva ordinato il rilascio di 12 richiedenti asilo trasferiti in Albania, basandosi su una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale stabiliva che le normative europee prevalgono su quelle italiane. Tuttavia, con il nuovo decreto legge, il governo spera di arginare l’impatto di tali sentenze.

Gianfranco Schiavone, esperto di migrazioni e socio di Asgi, afferma che l’approvazione del decreto legge non cambierà la situazione. Secondo lui, la sentenza della Corte di Giustizia fissa criteri interpretativi vincolanti che i giudici devono seguire per valutare la sicurezza di un Paese. Pertanto, il giudice responsabile della convalida di un trattenimento dovrà esaminare ogni caso singolarmente e potrà disapplicare il decreto se ritiene che un Paese non sia sicuro.

In sostanza, la situazione potrebbe rimanere invariata. Il giudice dovrà motivare le sue decisioni e non può limitarsi a seguire il decreto, ma deve spiegare perché esso non sia compatibile con il diritto europeo. Secondo il ministro Nordio, i giudici possono eventualmente sollevare questioni di illegittimità costituzionale riguardo al decreto. Se ci fossero dubbi, il procedimento non potrebbe continuare, e la persona dovrebbe essere liberata. Questo solleva interrogativi sull’efficacia del trattenimento, che diventerebbe nullo senza certezza sulla legittimità della norma.

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