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Aumenti nei costi dei ritocchi estetici: quali interventi saranno soggetti all’imposta

A due anni dalla fine del 2023, il Governo italiano ha introdotto nuove norme riguardanti l’applicazione dell’IVA sugli interventi medico-estetici. A partire dal 17 dicembre 2023, con il Decreto Anticipi e successivamente confermato dal Decreto Omnibus, è stata stabilita l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di chirurgia estetica che hanno finalità terapeutiche. Pertanto, non si paga l’IVA per quegli interventi che diagnosticano o curano malattie o problemi di salute, o che contribuiscono a mantenere o ristabilire la salute, anche sotto il profilo psico-fisico.

Al contrario, gli interventi puramente estetici, mirati esclusivamente a migliorare l’aspetto fisico, sono soggetti all’IVA. Questa distinzione è di fondamentale importanza, poiché comporta l’esenzione fiscale per le pratiche di medicina estetica quando eseguite per motivi di salute. Ad esempio, un intervento di rinoplastica per correggere un difetto respiratorio non richiederà il pagamento dell’IVA. Tuttavia, la linea di demarcazione tra le prestazioni cosmetiche e quelle terapeutiche può non essere sempre chiara, e la valutazione di tale distinzione spetta al medico effettuante. Questo giudizio, essendo soggetto a interpretazione, necessita di una certificazione ufficiale che attesti le reali finalità dell’intervento, allegata alla fattura emessa al paziente, per tutelarsi da eventuali controlli fiscali.

Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore a dicembre 2024, stabiliscono che solo il medico avrà il potere di classificare un intervento come terapeutico o cosmetico, e tale classificazione sarà fondamentale per l’applicazione dell’esenzione IVA. Si richiederà anche una documentazione adeguata per giustificare l’esenzione dall’imposta del 22%.

Ulteriormente, ci sono stati chiarimenti riguardanti l’art. 4-quater della Legge n. 191/2023, che conferma il trattamento fiscale delle prestazioni di chirurgia estetica effettuate prima del 17 dicembre 2023. I comportamenti dei contribuenti riguardo a queste prestazioni restano inalterati, senza possibilità di rimborsi.

Infine, i medici chirurghi specializzati in chirurgia plastica dovranno applicare l’IVA quando gli interventi non abbiano finalità terapeutiche. Attualmente, le spese per la chirurgia estetica possono anche essere detraibili, ma solo se giustificate da un obiettivo medico, consentendo così una detrazione IRPEF del 19%.

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