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giovedì, 14 Novembre, 2024
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Controlli immediati per la sospensione dell’Assegno di Inclusione

L’INPS ha emesso il messaggio numero 3624, chiarendo le procedure di controllo per i beneficiari dell’assegno di inclusione, il quale può essere sospeso in caso di mancata comunicazione. L’istituto utilizzerà i dati presenti negli archivi informatici, avvalendosi di scenari di rischio per rilevare anomalie e comportamenti sospetti. L’assegno di inclusione è destinato a famiglie in difficoltà economica, inclusi disoccupati con minori, disabili, donne in gravidanza e persone oltre cinquantacinque anni, con un ISEE inferiore a 9.360 euro e un reddito annuo non superiore a 6.000 euro per un nucleo familiare composto da una sola persona, con incrementi per gruppi più numerosi.

Il patrimonio immobiliare, escluse le prime case, non deve superare 30.000 euro, mentre il patrimonio mobiliare, come depositi e conti correnti, deve rimanere sotto i 6.000 euro per ciascun richiedente. Sono consentiti lavori occasionali, a condizione che i guadagni non superino 3.000 euro annui. L’INPS controlla le discrepanze tra i redditi dichiarati e quelli dei datori di lavoro. I beneficiari devono informare l’INPS sull’inizio di un’attività lavorativa dipendente entro trenta giorni tramite il modello ADI-Com Esteso.

Se non perviene alcuna comunicazione entro il termine stabilito, l’assegno di inclusione verrà sospeso per un periodo massimo di tre mesi. Se la comunicazione non è effettuata entro questo ulteriore termine, il diritto all’assegno verrà automaticamente annullato. Tuttavia, il reddito da lavoro fino a 3.000 euro lordi non influisce sull’importo dell’assegno, mentre eventuali eccedenze saranno considerate dal mese successivo alla variazione di stato occupazionale. È fondamentale che i beneficiari non omettano informazioni all’INPS. Per evitare la sospensione del beneficio, è necessario comunicare tempestivamente l’inizio di qualsiasi attività lavorativa.

L’obbligo di comunicazione è stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 e dall’articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023. In caso di avvio di un’attività lavorativa da parte di un membro del nucleo familiare durante la fruizione dell’assegno di inclusione, è obbligatorio comunicarne il reddito all’INPS entro trenta giorni; in mancanza, il sostegno sarà sospeso.

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