L’assegno unico e universale per i figli a carico può essere richiesto da genitori sposati, non sposati, divorziati o single. Nel caso di coppie non sposate o divorziate senza residenza comune, ciascun genitore forma un nucleo familiare separato, e quindi l’INPS chiarisce che la domanda per l’assegno può essere presentata da uno dei due genitori, purché quest’ultimo eserciti la responsabilità genitoriale. Non è rilevante se il richiedente sia il padre o la madre, ma è fondamentale che soddisfi i requisiti di legge, che includono avere figli minorenni a carico o figli maggiorenni che soddisfano determinate condizioni.
L’importo dell’assegno è calcolato in base all’ISEE del nucleo familiare, il quale tiene conto dei redditi e dei patrimoni di entrambi i genitori, anche se vivono in famiglie separate. Pertanto, l’assegno unico sarà identico, indipendentemente da quale genitore inoltra la domanda. È importante notare che, nonostante possano esserci differenze nell’ISEE dei due genitori, l’importo dell’assegno rimarrà invariato, non dando quindi possibilità di scelta in base alla convenienza economica.
Nei casi in cui i genitori sono conviventi, entrambi sono considerati parte dello stesso nucleo familiare nello stato di famiglia. Se invece non convivono, il genitore non convivente è comunque incluso nell’ISEE come componente aggregato, a meno che non si trovi in specifiche situazioni, come un nuovo matrimonio o la nascita di altri figli, o se ha l’obbligo di versare un assegno di mantenimento. In tali circostanze, i genitori separati o divorziati hanno la facoltà di decidere se l’assegno debba essere integralmente attribuito al genitore richiedente o diviso equamente tra entrambi.
In sintesi, non importa quale genitore faccia richiesta dell’assegno unico, poiché l’importo sarà lo stesso e calcolato in base all’ISEE complessivo, garantendo parità di trattamento e diritti per entrambi i genitori nei confronti del supporto economico per i propri figli.