La Corte costituzionale ha dichiarato “non fondata” la questione di costituzionalità relativa alla legge sull’autonomia differenziata, riferendosi però a “specifiche disposizioni” ritenute “illegittime”. Nella sua nota, la Corte ha evidenziato l’ “incostituzionalità” di alcuni aspetti della legge, in particolare riguardo alla possibilità di trasferire materie tra lo Stato e le regioni, sottolineando che la devoluzione dovrebbe riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative, giustificate caso per caso in base al principio di sussidiarietà.
Palazzo della Consulta ha spiegato che spetta al Parlamento, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune questioni, garantendo così la funzionalità del sistema. La Corte conserva la competenza di esaminare la costituzionalità delle leggi di differenziazione che potrebbero essere impugnate da altre regioni.
Inoltre, il conferimento di una delega legislativa per determinare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) senza criteri direttivi adeguati è stato criticato, in quanto limita il ruolo del Parlamento e affida al Governo decisioni sostanziali. La possibilità che il Presidente del Consiglio possa aggiornare i Lep tramite decreto è altra questione sollevata dalla Corte, così come l’uso della legge di bilancio per definire i Lep attraverso DPCM prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi. La Corte ha evidenziato che questo potrebbe avvantaggiare regioni inefficienti, creando un rischio di inefficienza nell’assegnazione delle risorse.
Ulteriormente, la Corte ha osservato che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni non dovrebbe essere facoltativo, al fine di mantenere i vincoli di solidarietà. Si è inoltre riscontrato che le regioni a statuto speciale dovrebbero seguire procedure specifiche per ottenere maggiore autonomia.
In merito alla distribuzione delle funzioni tra Stato e Regioni, la Corte ha affermato che deve mirare a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici e a soddisfare le esigenze dei cittadini. Ha ribadito che il principio di sussidiarietà è fondamentale nella suddivisione delle funzioni. L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione deve essere interpretato nel contesto di un equilibrio fra rispetto delle autonomie regionali e i principi di unità della Repubblica e solidarietà tra le regioni.