Dopo il divorzio, un ex coniuge può avere diritto a una quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dell’altro coniuge, come stabilito dalla Legge sul Divorzio (Legge 898/1970). In particolare, l’ex coniuge ha diritto al 40% del TFR maturato negli anni di matrimonio, a condizione che non si sia risposato e che sia titolare di un assegno divorzile. È importante notare che il diritto alla quota di TFR può essere richiesto anche al momento della domanda di divorzio, prima della sentenza definitiva.
Per poter accedere a questa quota, il matrimonio deve essere stato sciolto e l’ex coniuge richiedente non deve aver contratto un nuovo matrimonio. Inoltre, il diritto si applica solo se l’ex coniuge beneficia di un assegno di mantenimento o divorzile. La quota di TFR è calcolata in base agli anni di matrimonio in relazione agli anni di lavoro del coniuge.
Secondo la sentenza n. 4360 del 2023 della Corte di Cassazione, il diritto al TFR nasce al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quindi se la domanda di divorzio viene presentata dopo tale cessazione, l’ex coniuge non avrà diritto a una percentuale del TFR.
Se l’ex coniuge non è propenso a versare la quota spettante, si può procedere con una diffida, e in caso di ulteriore rifiuto, si può intentare una causa civile per il pagamento dovuto. Il calcolo della quota spetta di diritto al 40% del TFR maturato durante gli anni di matrimonio: per esempio, in un matrimonio di dieci anni in cui il coniuge ha accumulato un TFR di 100.000 euro nel corso di vent’anni di lavoro, la quota sarà calcolata come segue: il TFR totale di 100.000 euro sarà diviso per il numero degli anni di lavoro (5.000 euro annui), moltiplicato per gli anni di matrimonio (5.000 x 10 = 50.000 euro) e il 40% di questa somma determina l’importo spettante, che in questo caso sarebbe 20.000 euro.
In conclusione, per avere diritto alla quota del TFR, è fondamentale rispettare le condizioni legali e sapere come calcolare correttamente la somma spettante.