Il titolare di via Arenula, ministro Nordio, risponde alle interrogazioni sul Protocollo tra Italia e Albania, sottolineando la sua compatibilità con le normative europee e internazionali. Il Protocollo è definito da Nordio come un “unicum” nel contesto internazionale, fondato su un’equa condivisione delle responsabilità con i Paesi terzi e in aderenza agli obblighi del diritto internazionale dell’UE. Secondo Nordio, il decreto-legge approvato dal governo attribuisce rango di norma primaria all’indicazione dei Paesi sicuri, evidenziando che questa attribuzione è di competenza degli Stati. Cita il caso della Germania, che ha una riserva di legge per l’indicazione dei Paesi considerati sicuri, affermando che la scelta sulla sicurezza di un Paese è una decisione esclusivamente politica.
Nordio evidenzia anche la sentenza della Corte di giustizia, la quale stabilisce tre condizioni in cui un giudice deve considerare un richiedente asilo proveniente da un Paese non sicuro, da una sua parte non sicura o a causa di determinate situazioni sociali. In tali casi, il Tribunale di Roma è tenuto a fornire una motivazione dettagliata e specifica. Quindi, il Tribunale deve spiegare perché una persona proveniente da un Paese non riconosciuto come sicuro può avere situazione di rischio in base a fattori particolari legati al caso. Secondo Nordio, la sentenza del Tribunale di Roma che non ha convalidato il decreto di trattenimento per 12 migranti provenienti dall’Albania risulta inadeguata rispetto alla sentenza della Corte Europea.
Nordio invita a esaminare i 12 decreti emessi dal Tribunale di Roma, sottolineando che in essi non è presente alcuna motivazione adeguata né per i singoli casi né per le specifiche circostanze di ciascun richiedente asilo. Conclude quindi affermando che la mancanza di motivazione nei decreti emessi è una violazione delle normative stabilite dalla Corte Europea, rimarcando l’importanza di fornire giustificazioni complete e pertinenti nelle decisioni giuridiche.