Il giudice ordinario non può annullare il decreto ministeriale che stabilisce un regime differenziato per le domande di asilo provenienti da Paesi considerati sicuri, ma può valutare la legittimità della designazione di tali Paesi e, se necessario, disapplicarla. Questa è la decisione emessa dalla prima sezione della Corte di Cassazione in risposta a un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Roma. La sentenza non si riferisce al decreto sui Paesi sicuri in vigore dal mese di ottobre, ma riguarda la normativa precedente.
La Suprema Corte ha chiarito che il giudice che istruisce un ricorso è “il garante dei diritti fondamentali del richiedente asilo”, ma la responsabilità di stabilire un regime differenziato per le domande di asilo spetta al circuito democratico e alle scelte politiche della rappresentanza popolare, in conformità con la normativa europea. Pertanto, il giudice non può sostituirsi al Ministro degli Affari Esteri né annullare il decreto ministeriale con effetti generalizzati.
Tuttavia, il giudice ha la facoltà di valutare se i presupposti di legittimità della designazione dei Paesi sicuri siano stati rispettati. Può disapplicare, in parte, il decreto ministeriale se la designazione da parte dell’autorità governativa contrasta in modo evidente con i criteri stabiliti dalla legislazione europea o nazionale. Inoltre, il giudice mantiene il potere di esaminare i dettagli del caso, soprattutto se il richiedente asilo ha evidenziato l’insicurezza nella sua situazione specifica.
Quando si verifica tale situazione, la valutazione del governo sulla sicurezza del Paese di origine non è determinante, e non sorge quindi un problema di disapplicazione del decreto ministeriale. Questo significa che, se un richiedente riesce a dimostrare in modo adeguato che le condizioni nel suo Paese sono sicure, ciò potrebbe influenzare la decisione del giudice, che manterrà sempre l’autorità di valutare caso per caso. In sintesi, la Corte di Cassazione afferma la necessità di proteggere i diritti dei richiedenti asilo, pur rispettando il quadro normativo stabilito dalla politica e dalla legge.